Mi scrive un signore da una Regione a me molto vicina.
Egregio Dott. Di Bello,
risiedo nella regione Puglia e sono possessore di un auto immatricolata nel 1990 e una moto immatricolata nel 1989 iscritte Asi dal gennaio 2010, regolarmente inserite nel registro regionale auto e moto storiche e assicurate con AXA.
Cercando su internet ho letto i Suoi articoli a proposito del rinnovo della quota Asi richiesta dai club annualmente.
Condivido pienanente quanto da Lei esposto: la prima registrazione come auto/moto d'epoca è definitiva ai fini fiscali e assicurativi e se si vuole, l'adesione al club è libera da vincoli particolari se non quello di decidere di spendere volontariamente 100€.
Ma qualche giorno fa mi è arrivata una lettera del club, della quale allego uno stralcio, nella quale mi invitano specificatamente a versare la quota per mantenere i tanto preziosi benefici fiscali e assicurativi. (clikka qui)

Da qui, mi permetto di porgerLe alcune mie domande (da ignorante della materia):
-
l'Asi e i Club si sono strutturati in modo da poter legittimamente pretendere il versamento della quota?
-
Potrebbero radiare l'auto/moto d'ufficio per mancato versamento della quota e/o richiedere la restituzione dell'attestato di storicità?
-
Leggevo che un'auto/moto radiati dal registro auto storiche deve essere ritirati dalla circolazione. E' possibile?
-
Nel caso si voglia rispondere alla lettera del Club, quali articoli di legge e quali argomentazioni inconfutabili si possono inserire?
Ho anche letto che Lei fa parte di Federconsumatori.
A tal proposito, se di interesse, vorrei condividere con Lei una situazione poco trasparente circa gli aumenti di pedaggio autostradale, imposti da inizio anno, che, secondo me, meritano di essere portati all'attenzione dell'Antitrust.
Nel ringraziarLa per l'attenzione che dedicherà alla presente, colgo l'occasione per porgerLe i miei migliori saluti.
Fine della lettera.
Fine della lettera.
Cari lettori,
questo è un esempio, ma continuo a ricevere richieste di chiarimenti in merito all'obbligo di rinnovo dell'iscrizione per continuare a godere dei benefici fiscali ed assicurativi.
Vi confermo che non esiste alcun obbligo di rinnovo delle tessere, nè dal punto di vista fiscale nè tantomeno da quello assicurativo, e mi spiego.
Dal punto di vista fiscale non esiste alcun obbligo di rinnovare le tessere salvo non abitiate in Lombardia, dove se siete in regola con il rinnovo non pagate nemmeno la Tassa di Circolazione.
In tutte le altre Regioni d'Italia, non esiste nulla di tutto ciò !!!
Dal punto di vista assicurativo la questione è variegata. Esistono compagnie che vogliono il rinnovo delle tessere dei club, esistono compagnie che vogliono il rinnovo della tessera del solo club locale, esistono compagnie che non vogliono alcun rinnovo poiché è sufficiente l'attestato di storicità così come fa l'AXA !
Vi rammento poi che la TASSA di CIRCOLAZIONE indipendentemente da quando la pagate, SCADE SEMPRE il 31 dicembre dell'anno in corso.
Pertanto se con decorrenza 01/01/2011 il vostro veicolo è diventato storico ed accedete alla Tassa di Circolazione in pari data, se la Tassa la pagate a gennaio o a giugno o in un qualunque altro mese dell'anno, essa avrà sempre la scadenza al 31 dicembre 2011.
Rispondendo poi a quanto richiestomi, dico che:
Concludo dicendo che mi piace molto Totò nel film Totò Truffa e vi propongo questo cortometraggio con la spiegazione di cosa sia il reato di Truffa secondo il Codice Penale.
Buona visione.
dario di bello
Dal sito web filodiritto, copio ed incollo.
Art. 640 Codice Penale. Truffa.
[1] Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
[2] La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
1) omissis;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.
Artifici o raggiri.
Il delitto di truffa rientra nella categoria dei reati a forma vincolata, non ogni attività ingannevole configura questo reato odioso, ma solo quella che caratterizza la presenza di artifici o raggiri richiesti espressamente dalla norma incriminatrice.
L'artificio consiste in un'alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'esistente o dissimulando l'esistente, significa che si riesce a trasfigurare il vero, a camuffare la realtà simulando ciò che non esiste (ricchezza, nome, conoscenze, qualità), sia dissimulando cioè nascondendo ciò che esiste, cioè il vero, cioè la realtà dei fatti così come sono nella realtà (es. stato di insolvenza ecc.).
Il raggiro, invece, agisce direttamente sulla psiche della vittima e consiste essenzialmente in una "menzogna qualificata" corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera. Il raggiro pertanto è un comportamento ingegnoso di parole destinate a convincere, precisamente una menzogna che è fatta di ragionamenti idonei a farla scambiare per verità. Qualunque sia il comportamento del truffatore, il codice richiede una certa astuzia o un sottile accorgimento nel porre in essere l'inganno, aggiungerei la premeditazione. Il reato di truffa può consistere in espressioni verbali fraudolente, ma anche in una messa in scena fittizzia o in un comportamento idoneo a trarre in inganno la vittima. Pertanto il raggiro è ogni ragionamento menzognero destinato a convincere ed idoneo a far apparire come vera la falsità prospettata.
La truffa contrattuale ricorre quando con artifizi o raggiri, si ottiene la stipulazione di un contratto che l'altra parte non avrebbe mai concluso. Il soggetto tratto in inganno, pur ottenendo un bene che non gli offre alcuna utilità, acquista lo stesso al giusto valore di mercato. Le dichiarazioni menzognere possono costituire raggiro ed integrare l'elemento materiale del delitto di truffa quando sono presentate in modo tale da indurre in errore il soggetto passivo di cui viene carpita la buona fede. Ricorrono gli estremi della truffa contrattuale tutte le volte che uno dei contraenti pone in essere artifizi o raggiri diretti a tacere o a dissimulare fatti o circostanze tali che, ove conosciuto, avrebbero indotto l'altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto.
questo è un esempio, ma continuo a ricevere richieste di chiarimenti in merito all'obbligo di rinnovo dell'iscrizione per continuare a godere dei benefici fiscali ed assicurativi.
Vi confermo che non esiste alcun obbligo di rinnovo delle tessere, nè dal punto di vista fiscale nè tantomeno da quello assicurativo, e mi spiego.
Dal punto di vista fiscale non esiste alcun obbligo di rinnovare le tessere salvo non abitiate in Lombardia, dove se siete in regola con il rinnovo non pagate nemmeno la Tassa di Circolazione.
In tutte le altre Regioni d'Italia, non esiste nulla di tutto ciò !!!
Dal punto di vista assicurativo la questione è variegata. Esistono compagnie che vogliono il rinnovo delle tessere dei club, esistono compagnie che vogliono il rinnovo della tessera del solo club locale, esistono compagnie che non vogliono alcun rinnovo poiché è sufficiente l'attestato di storicità così come fa l'AXA !
Vi rammento poi che la TASSA di CIRCOLAZIONE indipendentemente da quando la pagate, SCADE SEMPRE il 31 dicembre dell'anno in corso.
Pertanto se con decorrenza 01/01/2011 il vostro veicolo è diventato storico ed accedete alla Tassa di Circolazione in pari data, se la Tassa la pagate a gennaio o a giugno o in un qualunque altro mese dell'anno, essa avrà sempre la scadenza al 31 dicembre 2011.
Rispondendo poi a quanto richiestomi, dico che:
- Nessuno può pretendere il versamento di soldi da nessuno. Se Lei venisse da me e pretendesse che io Le versassi dei soldi dicendomi che se non lo facessi la Regione potrebbe richiedermi i soldi del Bollo pieno, io andrei semplicemente dai Carabinieri ed esporrei l'accaduto;
- I Suoi 2 veicoli sono iscritti a VITA. Se legge bene nell'attestato, può vedere che non c'è alcuna scadenza, c'è scritto solo che il veicolo è storico e che è iscritto al numero d'ordine xxxx dal xx/xx/2008 e basta;
- Se per il motivo cui sopra Le radiassero i veicoli come conseguenza per non aver rinnovato la quota annuale, come detto esistono sempre i Carabinieri c/o i quali ci si può rivolgere. L'attestato è di Sua proprietà, Lei lo ha pagato. Nessuno glielo può togliere;
- Se poi Lei volesse rispondere all'estensore che ha redatto quel pezzo di carta igienica, ribalti semplicemente l'onere della prova e chieda a lui quali siano gli articoli di Legge che gli hanno consentito di scrivere tali nefandezze.
Concludo dicendo che mi piace molto Totò nel film Totò Truffa e vi propongo questo cortometraggio con la spiegazione di cosa sia il reato di Truffa secondo il Codice Penale.
Buona visione.
dario di bello
Dal sito web filodiritto, copio ed incollo.
Art. 640 Codice Penale. Truffa.
[1] Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
[2] La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
1) omissis;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.
Artifici o raggiri.
Il delitto di truffa rientra nella categoria dei reati a forma vincolata, non ogni attività ingannevole configura questo reato odioso, ma solo quella che caratterizza la presenza di artifici o raggiri richiesti espressamente dalla norma incriminatrice.
L'artificio consiste in un'alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'esistente o dissimulando l'esistente, significa che si riesce a trasfigurare il vero, a camuffare la realtà simulando ciò che non esiste (ricchezza, nome, conoscenze, qualità), sia dissimulando cioè nascondendo ciò che esiste, cioè il vero, cioè la realtà dei fatti così come sono nella realtà (es. stato di insolvenza ecc.).
Il raggiro, invece, agisce direttamente sulla psiche della vittima e consiste essenzialmente in una "menzogna qualificata" corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera. Il raggiro pertanto è un comportamento ingegnoso di parole destinate a convincere, precisamente una menzogna che è fatta di ragionamenti idonei a farla scambiare per verità. Qualunque sia il comportamento del truffatore, il codice richiede una certa astuzia o un sottile accorgimento nel porre in essere l'inganno, aggiungerei la premeditazione. Il reato di truffa può consistere in espressioni verbali fraudolente, ma anche in una messa in scena fittizzia o in un comportamento idoneo a trarre in inganno la vittima. Pertanto il raggiro è ogni ragionamento menzognero destinato a convincere ed idoneo a far apparire come vera la falsità prospettata.
La truffa contrattuale ricorre quando con artifizi o raggiri, si ottiene la stipulazione di un contratto che l'altra parte non avrebbe mai concluso. Il soggetto tratto in inganno, pur ottenendo un bene che non gli offre alcuna utilità, acquista lo stesso al giusto valore di mercato. Le dichiarazioni menzognere possono costituire raggiro ed integrare l'elemento materiale del delitto di truffa quando sono presentate in modo tale da indurre in errore il soggetto passivo di cui viene carpita la buona fede. Ricorrono gli estremi della truffa contrattuale tutte le volte che uno dei contraenti pone in essere artifizi o raggiri diretti a tacere o a dissimulare fatti o circostanze tali che, ove conosciuto, avrebbero indotto l'altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto.
sono pienamente d'accordo con dario di bello anche se sono iscritto asi dal 1980.
romagnoli.s.
mi congratulo con l'amico Dario Di Bello che nelle sue precisazioni è sempre chiaro, concreto, professionale ma sopratutto -chiaro- per tutti gli appassionati e non..
Grazie Dario spero presto di poterti incontrare nella nostra splendida Sicilia.
N.B. - Per le assicurazioni purtroppo non è splendida ma soltanto .
Hanno deciso di tagliare i ponti con tutti coloro che posseggono veicoli 20 ventennali disdettandoli tutti ma guarda caso non proprio tutti; xche chi è iscritto ASI, con tessera valida in corso, la polizza storica come per magia viene stipulata e i soci asi non causano sinistri;bohhhh
Invito tutti a promuovere un class action con la federconsumatori magari sotto la pregiata guida di Dario Di Bello.
Attendo contattatemi carollo.bianchina@libero.it
Dal filamto il facile collegamento tra personaggi: Totò è l'idea, il capo, un vero presidente; ma chi rappresenta Peppino? Qualcuno dello staff o un supporter politico?
L'americano è chiaro ... siamo noi!
Buon anno Dario da Gian Paolo