(Aggiornamento al 24 gennaio 2015)
Leggi questo articolo del SOLE24ORE del 21.01.2015 !

Art.3 della Costituzione (tratto dal sito https://www.senato.it):
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Bene, o meglio male, poiché parrebbe che l'Italia sia composta da regioni di serie A e regioni di serie B, così come i cittadini residenti in queste regioni.
Regioni di serie A
Accade, infatti, che ad oggi, 10.01.2015, da quanto si legge in rete (le notizie cambiano di giorno in giorno), sicuramente i cittadini residenti in EMILIA ROMAGNA (Esenzioni e Riduzioni punto 4), VENETO, BASILICATA, TOSCANA ed a breve LOMBARDIA link1 - LOMBARDIA link2 - LOMBARDIA link3 (aggiornamento al 24.01.2015) e LIGURIA, potranno continuare a godere dei benefici fiscali del solo bollo ridotto non anche della IPT, visto che questo tributo è della provincia e non della regione !
Regioni di serie B
In tutte le regioni prive di Legge regionale sul tema, i benefici non esistono più; mentre in quelle regioni nelle quali vigono, tuttora, norme regionali non ancora abrogate (Vedi Piemonte, Prov. TN e BZ, Umbria, Marche solo motocicli, Molise, Puglia), indipendentemente se queste norme locali siano riferite o meno alla norma statale abrogata (comma 666 della Legge di Stabilità), se tutto resta così com'è, ci sarà da discutere in futuro sui diritti acquisiti !
Per esempio, in tema di Regioni di serie B, mi riferiscono che in UMBRIA sul sito della Regione, sin dal 31.12.2014 (non hanno perso tempo...), si può leggere una notizia del genere:
Bollo auto: veicoli di particolare interesse storico
Con il comma 666 delle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) è stato modificato l'art. 63 (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli) della legge 21 novembre 2000 n.342. In particolare sono stati abrogati i commi 2 e 3 dell'art.63 che prevedevano il regime di esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico a decorrere dal compimento del ventesimo anno di età (Ultimo aggiornamento: 31/12/2014 ore 12.57).
Ma quale sarebbe la mancanza di chiarezza ?
Non scrivere chiaramente che per l'accesso ai benefici fiscali, dal 01.01.2015, occorrono 30 anni dalla costruzione, visto che è vero che non si accederebbe più ai benefici fiscali al compimento del 20esimo anno in forza della Legge di Stabilità, ma vista la purdurante disinformazione, a qualcuno potrebbe tornare in mente quel termine di "25 anni" sbandierato da tanti addetti ai lavori anche quando non era vero.
Senza considerare poi, cosa da non sottovalutare, che sono tuttora in vigore in Umbria, una L.R. e diverse D.G.R. sul tema !
Ma ancora, in termini di mancanza di chiarezza, sempre sul sito della Regione Umbria, questa volta sulla addizionale erariale per quelle autovetture la cui potenza supera i 185 kW, si legge che:
Addizionale erariale alla tassa automobilistica - modalità di pagamento
L'articolo 23, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto un'addizionale erariale alla tassa automobilistica.
Nella G.U. del 11/10/2011 n. 237 è stato pubblicato il Decreto 7 ottobre 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Individuazione delle modalità e dei termini di pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica".
Il decreto dispone che, a decorrere dal 2011, per autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, con potenza superiore a duecentoventicinque kw, è dovuta l'addizionale erariale sulle tasse automobilistiche, introdotta dall'art. 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111.
L'addizionale erariale alla tassa automobilistica, da versare alle entrate del bilancio dello Stato, è pari a 10 (dieci) euro per ogni kw di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque kw.
Per l'anno 2011 l'addizionale deve essere corrisposta entro il 10 novembre (30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 7 ottobre 2011) e il versamento va effettuato esclusivamente utilizzando il modello "F24 elementi identificativi".
Con la Risoluzione n.101/E del 20 0ttobre 2001, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo per il versamento: [omissis].
Per gli anni 2012 e seguenti l'addizionale deve essere corrisposta negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica.
A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica è fissata in euro 20,00 per ogni Kw di potenza del veicolo superiore a 185 kw (art. 16 del D.L. 201/2011) (Ultimo aggiornamento: 31/01/2012 ore 11.44).
Ma anche qui, qual è l'inesattezza ?
Omettere che tale addizionale, è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla costruzione del veicolo, rispettivamente del 40, del 70 e dell'85% sul totale dovuto. Decorsi venti anni dalla costruzione del veicolo, non è più dovuta, prescindendo dalla storicità o meno del veicolo !
L'anno di costruzione si presume, salvo prova contraria, coincidente con l'anno di immatricolazione (art.16 comma 15 ter L.214/2011).
Ma qui, il pagamento si fa con l'F24 e l'importo da versare lo deve calcolare direttamente il contribuente, basandosi su quello che legge sul sito della Regione Umbria...
Pensate un po' anche gli "amici" dell'A€I, convenzionati con la Regione Umbria per la riscossione della Tassa Auto, riportano la notizia corretta:
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/ACI/Al_servizio_del_cittadino/Art_16_L_214_del_2011.pdf.
Buona domenica.
dario di bello - dariodibello@dottorini.com



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