dario di bello - dariodibello@dottorini.com
Cari amici,
come bene sapete dal prossimo 01.01.2015 TUTTI i veicoli 20ntennali saranno assoggettati alla tassa di proprietà, nonché alla IPT piena in caso di passaggio di proprietà.
Sul tema, come potete immaginare, ci sono tante scuole di pensiero "partorite" anche da chi MAI ha difeso i nostri diritti, ma ha solo voluto fare cassa cavalcando la vecchia la Legge non più in vigore dal 01.01.2015.
Fermo restando che TUTTE le province, al momento del passaggio di proprietà, esigeranno l'IPT piena e nulla si potrà fare, occorre fare un distinguo per quelle Regioni (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Prov. autonome di Trento e Bolzano, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche (solo moto), Basilicata, Puglia) che hanno legiferato in questi anni, per aggirare l'inadempienza dell'ASI che non produceva gli elenchi, così com'era nella ratio della L.342/2000 art.63 co.2 e 3.
Come detto, nelle Regioni cui sopra, la tassa auto storica delle 20ntennali è stata gestita in questi anni grazie a Leggi Regionali che, in un certo senso, "regolamentavano" l'annosa questione della inadempienza dell'A$I.
Cosa accade adesso che a livello nazionale è stato elevato a 30 anni la soglia della storicità ?
Accade che nelle Regioni nelle quali non esistono norme regionali, vale la norma nazionale, ma nelle Regioni nelle quali esistono norme regionali, non ancora abrogate, continuerebbero a valere le norme regionali.
Pertanto, laddove un cittadino residente in una di quelle Regioni, ove esistono norme regionali, abbia seguito la norma regionale vigente per far divenire storico il proprio veicolo, allo stesso cittadino non gli si può dire che il suo veicolo non è più storico, se non abrogando la Legge regionale !
Tutto ciò per dirvi che i diritti acquisiti tali sono, e di conseguenza ai possessori di veicoli 20ntennali divenuti storici grazie a norme regionali "tuttora in vigore", tali rimarrebbero anche se la norma nazionale "generale" non lo prevederebbe più !
Sul punto, anche lo Statuto del Contribuente all'art.3 della L.212/2000, prevede che: Efficacia temporale delle norme tributarie - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono !
Approfitto dell'occasione per farvi i miei migliori auguri di buon anno, augurandomi anche che gli "sbianchettatori" sparsi nello stivale, non cavalchino anche questa notizia come se fosse stata partorita dalle loro menti eccelse.
dario di bello - dariodibello@dottorini.com
Cari amici,
come bene sapete dal prossimo 01.01.2015 TUTTI i veicoli 20ntennali saranno assoggettati alla tassa di proprietà, nonché alla IPT piena in caso di passaggio di proprietà.
Sul tema, come potete immaginare, ci sono tante scuole di pensiero "partorite" anche da chi MAI ha difeso i nostri diritti, ma ha solo voluto fare cassa cavalcando la vecchia la Legge non più in vigore dal 01.01.2015.
Fermo restando che TUTTE le province, al momento del passaggio di proprietà, esigeranno l'IPT piena e nulla si potrà fare, occorre fare un distinguo per quelle Regioni (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Prov. autonome di Trento e Bolzano, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche (solo moto), Basilicata, Puglia) che hanno legiferato in questi anni, per aggirare l'inadempienza dell'ASI che non produceva gli elenchi, così com'era nella ratio della L.342/2000 art.63 co.2 e 3.
Come detto, nelle Regioni cui sopra, la tassa auto storica delle 20ntennali è stata gestita in questi anni grazie a Leggi Regionali che, in un certo senso, "regolamentavano" l'annosa questione della inadempienza dell'A$I.
Cosa accade adesso che a livello nazionale è stato elevato a 30 anni la soglia della storicità ?
Accade che nelle Regioni nelle quali non esistono norme regionali, vale la norma nazionale, ma nelle Regioni nelle quali esistono norme regionali, non ancora abrogate, continuerebbero a valere le norme regionali.
Pertanto, laddove un cittadino residente in una di quelle Regioni, ove esistono norme regionali, abbia seguito la norma regionale vigente per far divenire storico il proprio veicolo, allo stesso cittadino non gli si può dire che il suo veicolo non è più storico, se non abrogando la Legge regionale !
Tutto ciò per dirvi che i diritti acquisiti tali sono, e di conseguenza ai possessori di veicoli 20ntennali divenuti storici grazie a norme regionali "tuttora in vigore", tali rimarrebbero anche se la norma nazionale "generale" non lo prevederebbe più !
Sul punto, anche lo Statuto del Contribuente all'art.3 della L.212/2000, prevede che: Efficacia temporale delle norme tributarie - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono !
Approfitto dell'occasione per farvi i miei migliori auguri di buon anno, augurandomi anche che gli "sbianchettatori" sparsi nello stivale, non cavalchino anche questa notizia come se fosse stata partorita dalle loro menti eccelse.
dario di bello - dariodibello@dottorini.com
Una domanda...ma una volta abrogati i comma 2 & 3 dell' articolo 63 L342/2000 non dovrebbero tornare automaticamente in vigore le disposizioni di cui all' unico articolo della vecchia Legge 53/1983 in cui si scrive testualmente: "Gli autoveicoli e i motocicli d'interesse storico, iscritti nei
registri: Automotoclub storico italiano, Storico Lancia, italiano
FIAT, italiano Alfa Romeo, sono esenti dalle tasse e dalla
soprattassa indicate nel trentunesimo comma. "?
Salve,
sì, ma la stessa Legge 53/83 prevede questa cosa per i veicoli aventi almeno 30 anni !
Tant'è che si parla di veicoli di interesse storico e non di particolare interesse storico.
Saluti.
dario di bello
Nella 53/'83 NON c'è la discriminante dei 30 anni....l'ho letta e riletta! Questa discriminazione la fa, così come riscritta, la 382/2000... mi sembra che, almeno per le ventennali iscritte ai registri, a questo punto le due norme si contraddicano...o no?
Saluti
Francesco Esposito
(P.S. non ho nessuna ventennale...è solo curiosità legale)
Allora,
con la Legge 53/83 e s.m.i., è stata introdotta la Tassa di possesso sui veicoli a motore.
Analogamente sono state previste le esenzioni per i veicoli 30ntennali che si concretizzavano con Decreto del Ministero delle Finanze, visto che all'epoca la tassa auto la gestiva in proprio lo Stato (solo dal 1999 la gestisce la Regione eccezion fatta per le Regioni a statuto speciale).
Questo è un fac simile di Decreto di Esenzione a vita, non si deve pagare nemmeno la tassa di circolazione introdotta poi nel 2000 con l'art.63 L.342:
http://dottorini.com/00%29%20DECRETO%20Esenzione%20.pdf
Ma andiamo a noi.
Questo è il testo della L.53/83:
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-02-28;53
Qui c'è il seguente capoverso (con Trova, scriva FIAT):
Gli autoveicoli e i motocicli d'interesse storico, iscritti nei registri: Automotoclub storico italiano, Storico Lancia, italiano FIAT, italiano Alfa Romeo, sono esenti dalle tasse e dalla soprattassa indicate nel trentunesimo comma.
Spero di essere stato esaustivo e mi faccia sapere.
Saluti.
dario di bello
Salve, abito in regione Puglia ed ho appena appreso (con avviso di pagamento)che nel 2015 è ripartito il bollo per le storiche 20li. Ne avevo due, rottamate a maggio 2017. Se ho ben capito ho la possibilità di fare un ricorso se la Regione Puglia non ha ancora abrogato, giusto? O comunque potrei fare ricorso limitatamente al 2015 se la Regione non ha abrogato tempestivamente, giusto?
Grazie