Ecco come proporre ricorso contro le illegittime richieste del BOLLO AUTO non dovuto.
In questo periodo, sono decine le persone che ci hanno contattato da tutta Italia.
A costoro abbiamo fornito tutta l'assistenza che occorreva, ivi incluso il fac simile del modello di ricorso da presentare.
Se avete un amico avvocato che vi firma il Ricorso è meglio, ma il tutto può essere presentato "da soli" spedendo 2 Raccomandate A/R.
Una di queste Raccomandate senza busta sarà una "copia" (firme in originale) del solo RICORSO da inviare alla Regione entro 60 giorni dalla notifica della richiesta di pagamento.
A questo punto abbiamo altri 30 giorni per spedire l'altra Raccomandata alla C.T.P. competente, sempre senza busta, che sarà composta da un'altra "copia" (firme in originale) del Ricorso inclusi gli Allegati, la Nota di Presentazione ed il Contributo Unificato.
Costi: il Contributo Unificato da 30 euro e le 2 raccomandate.
Saluti a tutti.
dario di bello - dariodibello@dottorini.com
Clikka sull'immagine qui sotto:
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Termini e modalità di presentazione del ricorso.
Contro l'avviso Atto di Accertamento e Contestuale Irrogazione di Sanzione o la Cartella di Pagamento di Equitalia (questo si può fare solo per vizi di forma o se la Cartella non è stata preceduta dall'Atto di Accertamento !), può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia (per le altre Regioni è la Provincia in cui ha sede il creditore ovvero Regione o Agenzia delle Entrate, controllate sull'Atto/Cartella), entro 60 giorni dalla data della notifica.
Nel processo tributario il ricorso deve essere notificato prima alla controparte (cioè alla Regione Umbria o altra Regione/Agenzia Entrate, controllate l'Atto/Cartella) e, successivamente, portato alla conoscenza del giudice della C.T.P. tramite la costituzione in giudizio.
Tutte le Copie devono portare le firme in Originale e quella Consegnata alla C.T.P., deve contenere anche il Contributo Unificato da 30 euro e la Nota di Presentazione.
Una Copia del ricorso con firme in originale (senza allegati !), entro i 60 giorni dal ricevimento dell'Atto di Accertamento o della Cartella, deve essere notificato alla "Regione Umbria - Servizio Ragioneria e Fiscalità Regionale - Via Pievaiola 23 - 06128 - Perugia" (per le altre regioni cercate l'indirizzo), in uno dei seguenti modi:
a) tramite l'ufficiale giudiziario, secondo le norme degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall'art. 17 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
b) spedizione dell'atto in originale a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento. In tal caso, il ricorso si intende proposto al momento della spedizione;
c) consegna diretta a mani dell'atto all'impiegato addetto al protocollo, il quale appone timbro di pervenuto sulla copia in carta semplice del ricorso prodotta dal ricorrente e conforme all'originale. Su espressa richiesta, l'addetto al protocollo rilascia la ricevuta.
Per costituirsi in giudizio, il ricorrente entro trenta giorni dalla notificazione del ricorso alla Regione Umbria (o altro destinatario), a pena d'inammissibilità, deposita personalmente o spedisce a mezzo posta in plico raccomandato senza busta e con avviso di ricevimento alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia (o altra Provincia):
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Una o più Copie del Ricorso con le firme in Originale ed allegati, nel caso in cui sia stato notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del c.p.c.;
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la copia conforme del ricorso con firme in originale ed allegati, nel caso in cui sia stato consegnato direttamente a mani alla Regione, con il timbro di pervenuto o con fotocopia della ricevuta di deposito;
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la copia conforme del ricorso con firme in originale ed allegati, nel caso in cui sia stato spedito per posta alla Regione, con fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
Nel caso di notifica alla Regione mediante consegna o spedizione, la conformità dell'atto depositato presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia a quello consegnato o spedito è attestata, in calce all'atto medesimo, dallo stesso ricorrente.
Insieme al ricorso, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato e i documenti che intende produrre a sostegno della propria tesi ed a prova di ciò che afferma (sono gli allegati: sentenze, circolari etc. etc.). I documenti devono essere elencati negli atti cui sono allegati o, se presentati separatamente, in apposita nota sottoscritta o da depositare in originale ed in tante copie quanto sono le parti.
Altri documenti potranno essere depositati fino a venti giorni liberi (cioè non festivi) prima della data fissata per l'udienza e fino a dieci giorni prima potranno essere presentate memorie illustrative con le copie per le altre parti.
Per controversie riguardanti tributi in contestazione fino ad € 2.582,28, il ricorso può essere presentato direttamente dal contribuente, senza che sia obbligatoria la difesa tecnica. Per le controversie aventi ad oggetto una somma superiore a quella predetta, il ricorrente deve essere assistito da un difensore abilitato (avvocato, dottore commercialista, ragioniere, perito commerciale).
Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste (art 12 D. Lgs. n. 546 del 1992).
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