Spero di essere tempestivo anche questa volta...
La Risoluzione è la 122e del 29 novembre 2011 a firma della Agenzia della Entrate (clicca qui).
C'è scritto quello che professo da tempo, i D.M. e similiari emanati da Ministeri diversi da quello delle Finanze, non possono avere alcun valore in tema fiscalità dei veicoli storici.
Questa cosa è scritta a chiare lettere nella Sentenza della Corte Costituzionale 455/2005 e ribadita quindi, questa volta, anche dalla Agenzia delle Entrate "Direzione Centrale Normativa".
Prendono vigore le tanto discusse "determinazioni" dell'asi e della FMI.
Se il veicolo è incluso nella Determinazione, NO ISCRIZIONE coatta !
Attenti però che i "furboni" dell'asi stanno emettendo annualmente Determinazioni tese ad eludere il beneficio, per noi cittadini, dell'accesso "gratuito" alle agevolazioni fiscali con la "autocertificazione" da me ideata !
Un pensiero è rivolto ai miei amici della Sicilia, Sardegna ed anche Friuli Venezia Giulia, ai quali ultimamente erano state date indicazioni fuorvianti.
A tutti gli altri che risiedono in altre Regioni, dico che a breve produrrò un altro fac simile di Interpello che potrete usare per chiedere il parere alla Agenzia delle Entrate della vostra Regione, sebbene la tassa auto sia gestita dalla stessa Regione e comunque utilizzate questa Risoluzione nei Contenziosi contro la vostra Regione.
Ai residenti in Campania, visto che nella Vs. Regione si parla di "autocertificazione", bene vi serviva questa Risoluzione.
Pertanto, per fruire dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e i motoveicoli di "particolare interesse storico e collezionistico" non viene espressamente richiesta l'iscrizione del veicolo nei registri asi (Automobilclub Storico Italiano) e FMI (Federazione Motociclistica Italiana).
Il provvedimento spiega infatti che i dettami dell'articolo 60, comma 4, del Codice dalla Strada secondo cui "rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI" non esplicano effetti in ordine alla individuazione, sotto il profilo fiscale, dei veicoli di "particolare interesse storico e collezionistico" disciplinati dall'articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
Ciò - continua sempre l'Agenzia delle Entrate - trova infatti conferma anche nella sentenza della Corte Costituzionale del 23 dicembre 2005, n. 455 che in relazione all'articolo 60, comma 4, del Codice della Strada, afferma che tale "disposizione individua i veicoli di interesse storico collezionistico al solo fine di regolarne la circolazione stradale (...) e non può estendersi al diverso ambito settoriale dell'esenzione dalla tassa automobilistica sia perché tale esenzione trova una compiuta e specifica disciplina nel citato articolo 63, sia perché la norma agevolativa fa riferimento ai veicoli di "particolare" interesse storico e collezionistico non a quelli di mero interesse storico e collezionistico".
Ad ASI e FMI è rimessa dunque solo l'individuazione dei requisiti soggettivi e oggettivi (V. Sentenza Corte Costituzionale 455/05 punto 5.2) necessari a qualificare un veicolo "di interesse storico collezionistico".
L'Agenzia delle Entrate ritiene dunque che possano beneficiare del regime agevolativo i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico ultraventennali di proprietà di soggetti, associati o meno all'ASI o alla FMI, se compresi nelle determinazioni annuali predisposte da tali enti, in base alle caratteristiche precisate dal comma 2, lettere a), b), c) del citato articolo 63 (veicoli costruiti per le competizioni; veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; veicoli che pur non appartenendo alle predette categorie rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume).
Da ultimo rivolgo una preghiera a colui/coloro che scarica/no "miei" documenti da questo sito web, con tanto di firma dariodibello@dottorini.com e li manda/no in giro o pubblica/no sul proprio sito web cancellando proprio la mia firma, ti/vi sarei grato se non modificassi/te nulla, tutto ciò è frutto del tempo che dedico anche a te/voi, grazie.Ciao a tutti.
dario di bello - dariodibello@dottorini.com
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